Art. 2.
(Diritti comuni - Norme di attuazione).

      1. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini e ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del sistema pubblico di istruzione e di formazione.

 

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      2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere il riconoscimento di parità, devono altresì impegnarsi a:

          a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabiliti dalle leggi vigenti, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;

          b) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;

          c) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi;

          d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;

          e) adottare un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale;

          f) uniformarsi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap;

          g) garantire l'idoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;

          h) disporre di attrezzature, sussidi didattici, materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al tipo di scuola.

      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono emanate le norme di attuazione del comma 2.
      4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge, rilasciano,

 

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nel corso della frequenza scolastica o a conclusione dei corsi, titoli di studio con valore legale.
      5. Le scuole non statali che non chiedono di fare parte del sistema pubblico di istruzione e di formazione conservano la propria configurazione giuridica. Ad esse si applicano le disposizioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, relative alle scuole non statali non paritarie.
      6. La parità scolastica determina la piena validità a tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni ai sensi delle disposizioni vigenti per le scuole statali.
      7. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.