1. Possono chiedere la parità, e sono denominate scuole paritarie, le istituzioni gestite da soggetti pubblici o privati, anche se non riconosciuti, purché dotati di statuto redatto con atto pubblico da un notaio o da un altro pubblico ufficiale dal quale emergano fini e ordinamento coerenti con gli obiettivi generali del sistema pubblico di istruzione e di formazione.
a) applicare gli orientamenti programmatici e le norme generali stabiliti dalle leggi vigenti, fatte salve la propria identità culturale e la propria autonomia didattica;
b) conformare il numero massimo degli alunni per classe a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;
c) garantire il possesso del titolo legale da parte degli alunni frequentanti le classi;
d) utilizzare personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle norme concernenti il reclutamento del personale delle scuole statali, assicurando a tale personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi di lavoro;
e) adottare un apposito statuto che dichiari il proprio indirizzo educativo e le specifiche finalità, l'organizzazione degli studi, gli organi di governo della scuola, l'attivazione di organismi collegiali analoghi a quelli previsti nella corrispondente scuola statale;
f) uniformarsi alla normativa generale relativa all'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap;
g) garantire l'idoneità dei locali all'uso scolastico ed educativo secondo le disposizioni vigenti;
h) disporre di attrezzature, sussidi didattici, materiali scientifici e strumenti di lavoro rispondenti al tipo di scuola.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono emanate le norme di attuazione del comma 2.
4. Possono ottenere la parità esclusivamente gli istituti scolastici ed educativi che, ai sensi della presente legge, rilasciano,